Art. 27.

      1. I registri, il bollettario e il repertorio di cui all'articolo 26 devono essere tenuti in ufficio e, prima di essere posti in uso, devono essere numerati e vidimati in ogni mezzo foglio dal dirigente della cancelleria o da altro funzionario da lui delegato, il quale scrive in lettere nell'ultima pagina il numero dei mezzi fogli di cui sono composti.
      2. Il repertorio degli atti soggetti a registrazione deve essere tenuto dall'ufficiale giudiziario secondo le prescrizioni degli articoli 67 e 68 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della

 

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Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni.